rettificabilità dell'atto di protesto
Not. Enrica Di Petrillo
In data 14 marzo 2002 viene regolarmente protestato, nei
termini, un assegno bancario emesso il 10 marzo 2002.
Viene iscritto a repertorio nella esatta data del 14
marzo 2002.
Ora il creditore, possessore dell'originale atto di protesto,
mi fa notare che nell'atto di protesto la data è erroneamente indicata: risulta
14 febbraio 2002 invece di 14 marzo 2002.
Si tratta evidentemente di un errore materiale (lapsus) del
mio collaboratore, nel compilare l'atto di protesto.
Errore evidentissimo perchè l'assegno protestato è stato
emesso il 10 marzo e non poteva certamente essere protestato il 14 febbraio.
Ritenete possibile una rettifica dell'atto di protesto
relativamente alla data erronea, considerato che la data esatta del
protesto medesimo risulta dal repertorio, che ha natura di atto pubblico al pari
dell'atto di protesto?
Not. Roberto Carbone
La dottrina unanime precisa che
l'atto di protesto è atto pubblico formale e solenne.
La giurisprudenza (Cass. 24.07.1936,
n. 2776, in Foro it., 1937, I, 239; Cass. 27.03.1939, n.1005 in Giur.
it., 1939, I, 1, pag. 848 e Banca e borsa, 1940, II, pag. 22)
sostiene che dopo la definitiva redazione del protesto non è consentito
apportare correzioni o aggiunte allo stesso. Che fare?
In applicazione dei principi
generali sul contratto - leggi vizio del consenso - (artt.1427, sgg., c.c., ed
in particolare nel tuo caso, art. 1433) sembra ipotizzabile un autonomo atto di
rettifica dell'atto di protesto, se ciò è richiesto (con il problema
del costo dello stesso, perché andrebbe registrato), o comunque una
dichiarazione rettificativa dell'errore formale riscontrato da
inviare agli interessati (Banca, Prefettura, Registro Imprese, Parte) onde
evitare possibili conseguenze negative e per mantenere efficacia all'atto
stesso affetto da vizio (art.1432).