rettificabilità dell'atto di protesto


 

Not. Enrica Di Petrillo

edipetrillo@notariato.it

 

In data 14 marzo 2002 viene regolarmente protestato, nei termini, un assegno bancario emesso il 10 marzo 2002.

 

Viene iscritto a repertorio nella esatta data del 14  marzo 2002.

 

Ora il creditore, possessore dell'originale atto di protesto, mi fa notare che nell'atto di protesto la data è erroneamente indicata: risulta 14 febbraio 2002 invece di 14 marzo 2002.

 

Si tratta evidentemente di un errore materiale (lapsus) del mio collaboratore, nel compilare l'atto di protesto.

 

Errore evidentissimo perchè l'assegno protestato è stato emesso il 10 marzo e non poteva certamente essere protestato il 14 febbraio.

 

Ritenete possibile una rettifica dell'atto di protesto relativamente alla data erronea, considerato che la data esatta del protesto medesimo risulta dal repertorio, che ha natura di atto pubblico al pari dell'atto di protesto?

 

 


 

Not. Roberto Carbone  

 

La dottrina unanime precisa che l'atto di protesto è atto pubblico formale e solenne.

La giurisprudenza (Cass. 24.07.1936, n. 2776, in Foro it., 1937, I, 239; Cass. 27.03.1939, n.1005 in Giur. it., 1939, I, 1, pag. 848 e Banca e borsa, 1940, II, pag. 22) sostiene che dopo la definitiva redazione del protesto non è consentito apportare correzioni o aggiunte allo stesso. Che fare?

 

In applicazione dei principi generali sul contratto - leggi vizio del consenso - (artt.1427, sgg., c.c., ed in particolare nel tuo caso, art. 1433) sembra ipotizzabile un autonomo atto di rettifica dell'atto di protesto, se ciò è richiesto (con il problema del costo dello stesso, perché andrebbe registrato), o comunque una dichiarazione rettificativa dell'errore formale riscontrato da inviare agli interessati (Banca, Prefettura, Registro Imprese, Parte) onde evitare possibili conseguenze negative e per mantenere efficacia all'atto stesso affetto da vizio (art.1432).